Riceviamo
e volentieri pubblichiamo una lettera inviata ai Presidenti della Regione, dell'Assemblea, dei Gruppi parlamentari e ai componenti dell'Intergruppo Parlamentare con la quale si chiede l'approvazione di una norma nazionale, che riprendendo i vincoli
delle norma Prodi, 3 anni di servizio a tempo determinato a seguito di
contratti stipulati anteriormente entro settembre 2007, possa consentire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Al
Presidente della Regione Siciliana
Al
Presidente dell’ ARS
Ai
Presidenti dei Gruppi Parlamentari ARS
Ai
Componenti dell’Intergruppo Parlamentare per il Lavoro e lo Sviluppo
Catania, 23/05/2012
STABILIZZAZIONE
PRECARI IN SERVIZIO NEGLI ENTI LOCALI, C.C.I.A.A., ASP, ecc. DELLA REGIONE SICILIANA
Cronistoria
di una generazione bruciata L.N. 67/88 art. 23
- In Sicilia dal 1988 una intera generazione di giovani, dopo aver sperimentato le più disparate forme di lavoro atipico e attraverso anni di rivendicazioni sindacali, ha ottenuto la possibilità di iniziare un nuovo percorso tramite un regolare contratto di lavoro a tempo determinato, nella speranza di dare certezza al proprio futuro. Da undici anni, infatti, hanno ottenuto il primo vero rapporto di lavoro, prestando servizio presso vari Enti Pubblici, sopperendo alle carenze di organico e dando il proprio contributo al buon andamento e funzionamento della P.A. Disattendere adesso, le aspettative di un precariato storico (23 anni di attività continuativa), venendo meno all’impegno sociale e morale assunto con l’investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all’attuazione di annunciati processi di stabilizzazione, causerebbe una “macelleria sociale” che distruggerebbe la speranza di migliaia di nuclei familiari che, seppur con uno stipendio minimo, riescono a sopravvivere e a garantirsi la sussistenza.
- Consapevoli che un coacervo di leggi regionali e nazionali incidono su tale problematica, invitiamo tutti, per quanto sopra detto, ad un'attenta riflessione, poiché non sono consentiti più rinvii nel trovare la soluzione definitiva a tale annoso problema. La tematica infatti merita la massima attenzione e non può essere affrontata con leggerezza o con soluzioni che riscontrano solo parzialmente la stabilizzazione del personale interessato, occorre quindi affrontare subito e senza indugi la questione, coinvolgendo la deputazione regionale e nazionale in questa responsabilità.
A
tale scopo è necessaria, una breve cronistoria della nascita e dello sviluppo
di questo precariato in Sicilia che evidenzi i punti salienti che hanno
determinato l’attuale difficile situazione.
Cronologia:
Tramite
l'art. 23 della “Finanziaria nazionale 1988” vengono avviati nel Mezzogiorno d'Italia
dei Progetti di Utilità Collettiva della durata di un anno.
I
lavoratori impegnati in questi progetti, vengono selezionati a seguito di un
avviso pubblico emanato dagli Uffici periferici dell’Assessorato Regionale al
Lavoro e sulla base di determinati titoli di studio richiesti per l'attuazione
degli stessi progetti (laurea, diploma, licenza media).
In
Sicilia, e solamente in Sicilia, questi progetti vengono prorogati di anno in
anno e nel 1996 vengono trasformati in Lavori Socialmente Utili.
Nel
2001, in
applicazione della legge 85/95 si dà la possibilità a Enti pubblici di stipulare
contratti
di lavoro a tempo determinato e parziale con i lavoratori provenienti dal
bacino Ex art. 23, secondo il rispettivo contratto di lavoro di comparto e del
titolo originario di provenienza. Con le due
finanziarie Prodi 2006 e 2007, molti lavoratori in tutta Italia, titolari di un
contratto di lavoro a tempo determinato per più di tre anni, vengono
stabilizzati tramite la conversione a tempo indeterminato del proprio rapporto
di lavoro.
In Sicilia solo poche
amministrazioni usufruiscono di detta norma stabilizzando solo in parte i
precari.
La Legge
n. 133 del 2008, cosiddetta “Legge Brunetta”, nega di fatto la possibilità di stabilizzazione
del personale precario, ponendo una serie di vincoli alle P.A. quali: procedure
concorsuali aperte a tutti, blocco del turn-over ecc.
In
considerazione di tutto ciò, la seguente proposta ha lo scopo di:
- realizzare le condizioni per l’avviamento – e si auspica il completamento – dei processi di stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti “ex art. 23” della legge 67/87, in atto assunti in Enti Locali e Regionali con contratto di diritto privato a tempo determinato, spesso con mansioni non dirigenziali riconducibili alle categorie “C1” e “D1”;
- riprendere i contenuti delle norme inserite nelle due Finanziarie 2007 e 2008 con le quali si era inteso offrire agli Enti, che utilizzavano forme di lavoro precario, la possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro in essere. In buona sostanza, già con il comma 558 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), il Governo nazionale aveva concesso di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato rivolti a lavoratori inquadrati con profilo non dirigenziale, in servizio da almeno tre anni, in rapporti stabili a copertura del fabbisogno della P.A. con onere ad esclusivo carico dell’Ente.
Tuttavia,
a differenza di varie Amministrazioni statali, regionali e locali che lo hanno
fatto su larga scala, la regione siciliana non si adoperò nei tempi dovuti
disperdendo la misura.
N.B.
La Regione Sicilia
ha approvato a dicembre la Legge
24/2010 che permette le stabilizzazioni solo nelle qualifiche A e B in quanto
il Commissario dello Stato ha impugnato la parte relativa alle qualifiche C e D
"…Il disporre, infatti, che si faccia
riferimento al personale con contratti a tempo determinato in essere, stipulati
anteriormente al 31 dicembre 2009, anziché all'anno 2007, amplia la portata, in
misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato
previste dall'impianto statale, ritenuto da codesta Corte unica ,eccezione, in
quanto giustificata da esigenze di interesse pubblico (ex plurimus
sent.150/2010), alla regola del pubblico concorso".
La
norma che noi chiediamo, riprende le osservazioni del Commissario dello Stato
bloccando la situazione al settembre 2007, rivedendo le direttive in vigore
alla luce del nuovo quadro nazionale di riferimento normativo, al fine di non
disperdere l’esperienza e la professionalità acquisita da questa platea di
lavoratori.
Conseguentemente, stante le restrizioni imposte dai correttivi di
finanza pubblica e dato che negli anni a venire numerosi EE.LL. avranno, a
seguito di cessazioni di personale in servizio a vario titolo, una cospicua
riduzione di organico
SI CHIEDE
l'approvazione di una norma nazionale, che riprendendo i vincoli
delle norma Prodi, 3 anni di servizio a tempo determinato a seguito di
contratti stipulati anteriormente entro settembre 2007, possa consentire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre occorre prevedere, nella stessa norma, delle deroghe al
patto di stabilità, al turn-over e una deroga per la prosecuzione dei rapporti
di lavoro per un ulteriore quinquennio nelle more dell'attuazione dei processi
di stabilizzazione.
La Regione Sicilia, con oneri a carico del proprio
bilancio, può autorizzare per il triennio 2012-2014, gli Enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss.mm.ii., a
procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato, secondo le procedure ivi
previste, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla
data di approvazione della presente legge e, in possesso dei requisiti di cui
all'art.1 comma 558 della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, così come integrati
dell'art. 3 comma 90 lettera b) della legge 24 Dicembre 2007 n. 244.
Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante criteri diversi, si provvede previo espletamento di prove
selettive.
Al fine dell'applicazione del precedente comma, i limiti previsti
dall'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato o delle procedure di
stabilizzazione previste dalla Regione Sicilia, nonché dagli Enti territoriali
facenti parte della stessa.
Le risorse finanziarie aggiuntive dovranno essere appositamente
reperite da queste ultime, attraverso apposite misure di riduzione e
razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno.
Restano fermi, in ogni caso:
- i vincoli e gli obiettivi previsti dal presente articolo
- le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.14 del D.L.78/2010 che non si applicano alle proroghe dei rapporti di lavoro e alle procedure di stabilizzazione sopra citate.
Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei
processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono
prioritariamente ai lavoratori di cui al presente articolo, salva motivata
indicazione concernete gli specifici profili richiesti.
Le Segreterie Regionali
Pippo Scornavacche (FAIDEL)
Salvo Cappuccino (FAIDEL)
F. Paolo Failla (FAIDEL)
Salvo Scuderi (SLAI COBAS)
Orazio Calì (SLAI COBAS)
Emilia Messina (USB)
Stefania Malgioglio (SILPOL)
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